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T.U. 13/01/2006

Art. 159 (Subentro) (art. 37 octies, l. n. 109 del 1994) 1 In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che: a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione; b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea del presente comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori. 2 Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1. Relazione all’articolo 159 L’articolo in commento riproduce l’attuale art. 37 octies l. n. 109 del 1994, che resta in conseguenza abrogato.

Art. 160 (Privilegio sui crediti) (art. 37 nonies, l. n. 109 del 1994) 1 I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile. 2 Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento. 3 L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata. 4 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo Relazione all’articolo 160 L’articolo in commento riproduce l’attuale art. 37 nonies l. n. 109 del 1994, che resta in conseguenza abrogato. Un problema lasciato irrisolto dalla legge è l’ordine di collocazione del privilegio. La scelta è di ordine politico. In via interpretativa è stata ipotizzata una collocazione al termine dei privilegi di cui all’art. 2778 c.c., ma attraverso la scelta del legislatore, si potrebbe, ferma restando la priorità attribuita ai privilegi di cui all’art. 2755, 2770 e 2751 bis (art. 2777), anteporre il privilegio in esame a quelli di cui all’art.2778 c.c. Capo IV – Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi Sezione I - Infrastrutture ed insediamenti produttivi

Art. 161 (Oggetto e disciplina comune applicabile) (art. 1, commi da 1 a 6, d.lgs. 190/2002) 1 Il presente capo regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, nonché l'approvazione secondo quanto previsto dall'articolo 179 dei progetti degli insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.

443. Nell'ambito del programma predetto sono, altresì, individuate, con intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, le opere per le quali l'interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale. Per tali opere le regioni o province autonome partecipano, con le modalità indicate nelle stesse intese, alle attività di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti ed alle eventuali leggi regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione. 2 L'approvazione dei progetti delle infrastrutture ed insediamenti di cui al comma 1 avviene d'intesa tra lo Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai presidenti delle regioni e province autonome interessate, secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dei successivi articoli del presente capo. 3 Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni del presente capo. 4 Le amministrazioni aggiudicatrici statali ed i loro concessionari applicano, per le proprie attività contrattuali ed organizzative, relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente capo. 5 Le regioni, le province, i comuni, le città metropolitane, gli enti pubblici dagli stessi dipendenti ed i loro concessionari applicano, per le proprie attività rientranti in materie oggetto di legislazione concorrente, relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente capo fino alla entrata in vigore di una diversa norma regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi fondamentali della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Sono fatte salve le competenze dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle regioni in materia di progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi diversi da quelli di cui al comma 1. 6 Salvo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e dal presente capo, ai contratti alle opere di cui all’articolo 162, comma 1, si applicano, in quanto non derogate dalla disciplina ivi dettata, le disposizioni:  - della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice) ;  - della parte II, titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ;  - della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori) ;  - della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici);  - della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e società di progetto)

-della parte IV (contenzioso);

-della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie). Relazione all’articolo 161 Allo scopo di dirimere dubbi interpretativi, la norma in commento opera una ricognizione delle norme applicabili ai lavori relativi a infrastrutture strategiche in aggiunta a quelle per essi specificamente dettate. Viene però fatto salvo quanto specificamente disposto da altri articoli contenuti nel presente capo e, in particolare, quelli che richiamano espressamente norme in tema di project financing, appalti di servizi, appalti nei settori speciali, etc. La norma pertanto codifica con i necessari adattamenti l’art. 1, comma 6 del d.lgs. 190/2002. T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art. 162 (Definizioni rilevanti per le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi) (art. 1, comma 7, d.lgs. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189 del 2005)

1. Salve le definizioni di cui all’articolo 3, ai fini di cui al presente capo: a) programma è il programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443; b) Ministero è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; c) infrastrutture e insediamenti produttivi sono le infrastrutture ed insediamenti produttivi inseriti nel programma; d) opere per le quali l'interesse regionale concorre con il preminente interesse nazionale sono le infrastrutture, individuate nel programma di cui all’articolo 161 comma 1, non aventi carattere interregionale o internazionale, per le quali sia prevista, nelle intese generali quadro di cui al citato articolo 161, comma 1, una particolare partecipazione delle regioni o province autonome alle procedure attuative. Hanno carattere interregionale o internazionale le opere da realizzare sul territorio di più regioni o Stati, ovvero collegate funzionalmente ad una rete interregionale o internazionale; e) fondi, indica le risorse finanziarie - integrative dei finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati allo scopo stimati disponibili - che la legge finanziaria annualmente destina alle attività di progettazione, istruttoria e realizzazione delle infrastrutture inserite nel programma;

f) CIPE è il Comitato interministeriale per la programmazione economica, integrato con i presidenti delle regioni e province autonome di volta in volta interessate dalle singole infrastrutture e insediamenti produttivi; g) affidamento a contraente generale è il contratto di cui all'articolo 3, comma 7, con il quale viene affidata la progettazione e realizzazione con qualsiasi mezzo di una infrastruttura rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore. Il contraente generale si differenzia dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed è qualificato per specifici connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio. I contraenti generali non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del presente capo; l) Finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata è il finanziamento, superiore a 5 milioni di euro, che viene concesso ad un contraente generale o concessionario, senza rivalsa o con rivalsa limitata nei confronti dello stesso contraente generale o concessionario, ovvero nei confronti dei soci della società di progetto. Relazione all’articolo 162 Il presente articolo codifica l’art. 1 del D.Lgs 190/2002 con i necessari adattamenti. Si segnala che talune definizioni sono state eliminate perché già contenute nell’articolo 3 del codice (quella di concessionario e quella di soggetto aggiudicatore), o perché fonte di confusione (quella di legge delega, riferita alla l. n. 443 del 2001, che potrebbe ingenerare confusione con la legge delega sulla base della quale è emanato il presente codice). Si segnala che ne definire il contraente generale si è preferito trascrivere la definizione contenuta nella l. n. 443 del 2001 e operare un rinvio all’articolo 3, comma 7, del codice, che nel definire l’appalto fa riferimento anche all’esecuzione con qualsiasi mezzo. Si è tenuto conto della novella recata dal d.lgs. n. 189 del 2005.

Art. 163 (Attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) (art. 2, d.lgs. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189 del 2005) 1 Il Ministero promuove le attività tecniche ed amministrative occorrenti ai fini della sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate con oneri a proprio carico, le attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione delle infrastrutture. Previa intesa da sottoscriversi tra il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni possono provvedere alle attività di progettazione delle infrastrutture statali eventualmente anche mediante l'anticipazione dei finanziamenti previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nello svolgimento di tali funzioni il Ministero impronta la propria attività al principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati dal presente capo, la previa intesa delle regioni o province autonome interessate. 2 Ai fini di cui al comma 1, il Ministero: a) promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri e delle regioni o province autonome, formulando la proposta di programma da approvare con le modalità previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443; promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture; b) promuove la redazione dei progetti delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. opportune intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque interessati;

 

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